LEGGE REGIONALE 9 agosto 2017, n. 36
"Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia"
Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2016, n. 30
Alla legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato) sono apportate le seguenti modifiche:
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni”
a. Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
b. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio, ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:
i. indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
ii. indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
iii. soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei diversi locali.
c. Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
d. Le caratteristiche tecniche derivanti dalla relazione di cui al comma 2 devono essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi.
e. L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari 46068 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 11-8-2017 del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.”;
b) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a. alla lettera a), comma 1, dopo le parole: “per gli edifici” sono aggiunte le seguenti: “strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e”;
b. la lettera b), comma 1, è sostituita dalla seguente:
“b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.”;
c. l’articolo 5 è abrogato;
d. al titolo della legge la parola “confinato” è sostituita dalla seguente: “chiuso”;
e. i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4, cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f. l’articolo 3, come sostituito dalla presente legge, è applicabile a tutte le nuove costruzioni i cui titoli abilitativi si siano formati a partire dal 19 novembre 2016.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 9 Agosto 2017
MICHELE EMILIANO