1. La legge regionale n. 30/2016 e s.m.i. è entrata in vigore?

Si, la Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016 (BURP n. 126 del 04/11/2016), modificata dall'art. 25 dalla Legge Regionale 36/2017 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017), è in vigore e i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4, cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultimo aggiornamento (11/08/2017).

2. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., quali sono gli edifici ove è obbligatorio effettuare queste misurazioni?

La Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016, Art. 3 - "Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni" e Art. 4 - "Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti", fissa i livelli limite di esposizione al gas radon perle “Nuove costruzioni” e per gli edifici esistenti: a) per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva; b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.

3. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., a chi spetta eseguire le misurazioni di radon?

Nella Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016 e s.m.i., Art.4 - comma 2, è stabilito che: Gli esercenti attività (anche se in affitto), di cui all’Art.4 comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (a partire dal 11/08/2017), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

4. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., per le nuove costruzioni è obbligatorio eseguire le misurazioni di radon?

Nella Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016, Art. 3 “Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni” è stabilito che: Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.(*) Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio, ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente: indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo; ndicazioni sui materiali impiegati per la costruzione; soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei diversi locali. Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 4. Le caratteristiche tecniche derivanti dalla relazione di cui al comma 2 devono essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi. L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica. (*)La Legge Regionale non definisce la durata del monitoraggio come per gli edifici esistenti (misura della concentrazione media annua di gas radon su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-inverno). Pertanto per ulteriori chiarimenti in merito si invita a far riferimento alla FAQ 14.

5. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., negli immobili con attività aperte al pubblico è obbligatorio eseguire le misurazioni di radon?

Nella Legge Regionale n. 30 e s.m.i. del 03 novembre 2016, Art.4 - comma 2 è stabilito che: • per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.

6. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., negli immobili residenziali è obbligatorio eseguire le misurazioni di radon?

Nella Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016 e s.m.i. non è previsto alcun obbligo di misura del radon all’interno di edifici residenziali.

7. Ci sono delle linee guida tecniche su come eseguire il monitoraggio del gas radon ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i.?

Il Polo di Specializzazione Radiazioni Ionizzanti del Dipartimento Provinciale di Bari - Arpa Puglia, ha elaborato una guida tecnica, raccogliendo in maniera organica e sintetica le indicazioni riportate nelle precedenti ed autorevoli “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei” [2] e “Linee guida per le misure di radon in ambienti residenziali” [3]. Tale Guida Tecnica è disponibile al seguente link.

8. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., è necessario effettuare la comunicazione di inizio del monitoraggio radon? A chi bisogna inviare gli esiti finali delle misure?

Ai sensi della Legge Regionale del 03/11/2016 n.30 e s.m.i., l'esercente non deve effettuare alcuna comunicazione di inizio delle misure. Al termine delle misurazioni deve inviare la relazione finale, con i risultati dei monitoraggi eseguiti, al Comune interessato e ad ARPA Puglia. Per tutti gli adempimenti successivi, derivanti da eventuali superamenti dei limiti, è necessario consultare l'art.4 (comma 3, 4, 5, 6, 7, 8).

9. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., è necessario rivolgersi ad un esperto qualificato per eseguire le misurazioni di gas radon?

La Legge Regionale del 03/11/2016 n.30 e s.m.i. non prevede che l’esercente, per l’effettuazione delle misure di concentrazione di gas radon, debba necessariamente avvalersi di un Esperto Qualificato in Radioprotezione.

10. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., cosa si intende per “luoghi aperti al pubblico”?

E’ parere dell'ARPA Puglia che: per gli edifici destinati all’istruzione, le misure di radon debbano essere eseguite in tutti i luoghi frequentati dal personale scolastico e non, ed aperti al pubblico; per gli edifici non destinati all’istruzione gli Esercenti di attività in locali interrati, seminterrati e locali a piano terra e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra (aperti al pubblico) con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione”; le misure di radon non debbano essere condotte in locali che non siano occupati con continuità, quali i vani tecnici, locali di servizio, spogliatoi e ambienti di passaggio come i corridoi.

11. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., quali sono i criteri minimi che gli organismi di misura devono soddisfare?

Attualmente non vi sono norme di legge nazionale e regionale che individuano i requisiti degli organismi che effettuano le misure di concentrazione di radon. Nelle more che tale vuoto normativo venga colmato sono di seguito riassunti i requisiti minimi riportati anche nelle linee guida [2] e [3] ai quali ARPA Puglia fa riferimento: Presenza di un responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia, sotto la cui supervisione opera il personale addetto alle misure. Quando l’organismo è costituito da più persone fisiche con compiti e formazioni professionali diverse, le rispettive responsabilità tecniche relative alle misure di concentrazione di radon dovranno essere definite in un documento scritto. Deve essere effettuata una periodica taratura della catena di misura e controllo del suo funzionamento prima di ogni serie di misure. La taratura dei metodi di misura deve garantire la riferibilità a campioni primari, tramite un centro LAT o istituto equivalente europeo. Deve essere effettuato un periodico controllo di qualità dei dati mediante partecipazione a circuiti di interconfronto organizzati da centri LAT o istituti di valenza analoga. Gli organismi che effettuano misure di concentrazione di radon dovrebbero prendere parte a tali circuiti almeno una volta ogni tre anni. Nel caso che i risultati dei circuiti di interconfronto non siano adeguati agli obiettivi prefissati dalla tecnica di misura, è necessario individuare le cause e adottare idonee azioni correttive, documentando il ripristino di affidabilità del sistema. Devono essere utilizzate procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità. Deve essere rilasciato un rapporto di prova delle misure firmato dal responsabile tecnico, che garantisce l'affidabilità del dato al committente. Il risultato delle misure è contenuto in un rapporto di prova rilasciato al committente dall’organismo di misura, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso. Nel rapporto di prova devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: Intestazione dell’organismo che rilascia il documento. Identificazione del documento (per esempio un numero o codice progressivo). Dati anagrafici del committente. Tecnica di misura utilizzata. Periodo di esposizione per ogni rivelatore esposto (sotto la responsabilità del committente) e relativi risultati in termini di concentrazione. Risultato della concentrazione di radon media annua associato al luogo della misura, chiaramente individuato (se in un luogo di lavoro vengono effettuate misure in più locali/ambienti o più misure in uno stesso ambiente, è necessario che nella scheda informativa compilata dal committente sia identificato ciascun punto di misura e che lo stesso identificativo sia riportato nella relazione). Incertezza associata a tutti i risultati delle misure. Firma della persona che ha effettuato le misure e di chi autorizza il rilascio del risultato. Eventuali note relative ai risultati.

12. Ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i., cosa si intende per “tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon”?

Riguardo la qualifica di tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, richiamata nella Legge Regionale n. 30/2016 e s.m.i., si evidenzia che ad oggi tale figura non è definita in alcuna legge regionale e pertanto non esiste alcun albo o elenco regionale di tecnici abilitati.

13. Quali azioni sono obbligati ad intraprendere i proprietari di immobili in cui sono presenti attività di cui all’art.4 comma 1 della Legge Regionale n.30 del 2016 e s.m.i.?

Qualora all’esito delle misurazioni previste dall’Art.4 comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dall’Art.4 comma 1, il proprietario dell’immobile presenta al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge. Qualora il proprietario dell’immobile fosse lo stesso comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.

14. Cosa vuol dire "sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità"?

La sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità implica l' automatica decadenza di tutte le Licenze e Autorizzazioni concesse alle attività economiche imprenditoriali aperte al pubblico.
Questo vuol dire che ci si ritrova, all'improvviso, ad essere una ATTIVITA' ABUSIVA con tutte le conseguenze civili e penali connesse.

15. Cosa sono i TITOLI ABITATIVI citati nell'art.25 l.r. 9 agosto 2017 num.36?

Il riferimento normativo principale in materia di titoli abitativi è il Testo unico edilizia, D.P.R. n.380 del 2001, sottoposto a recenti revisioni.
I titoli sono:

  • CIL (Comunicazione di Inizio Lavori)
  • CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
  • SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
  • Permesso di costruire
  • Super-DIA

Ogni nel momento un cui un edificio residenziale si trova in condizioni di depositare al proprio Comune uno dei documenti sopra citati, è obbligato, al fine di mantenere l'agibilità dello stabile, ad effettuare il controllo radon in ogni singolo locale.