Art. 12 
Disposizioni in materia di applicazione della legge regionale 3 novembre 2016, n. 30

  1. Per gli esercenti delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso), che non hanno provveduto nei termini agli adempimenti previsti al medesimo articolo 4, comma 2, è consentito l’avvio delle attività di misurazione previste entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa segnalazione al comune competente. In caso di mancata trasmissione dei dati alle autorità competenti, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i rimedi già previsti dall’alinea dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 30/2016.
  2. La mancata segnalazione al comune competente, prevista dal comma 1, impedisce la facoltà dell’avvalersi dei nuovi termini.